Il Mondo Wealth Management
La società semplice
Cosa prevede il codice civile, e come funziona la gestione patrimoniale e fiscale
mercoledì 19 giugno 2019
10.14
Il Codice Civile, all'art. 2247, definisce il contratto di società come l'accordo per mezzo del quale due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili; in forza dell'art. 2249 comme 2, la società semplice può esercitare solo attività non commerciale, per cui essa si caratterizza per essere un modello societario improntato alla massima semplicità.
Le società semplici possono esercitare attività agricola, attività artigianali, professioni intellettuali, gestione di beni immobili, gestione di partecipazioni societarie; restano escluse le attività di intermediazione, industriale, di trasporto, assicurativa, bancaria. Per la nascita della società non c'è bisogno di una forma scritta particolare, ma la stessa è necessaria quando si conferiscono beni come il denaro, i crediti, i beni in natura, le prestazioni d'opera e le prestazioni di servizi.
Per ciò che concerne l'amministrazione della società, la stessa è modulabile in base alla volontà delle parti e spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Ciascun amministratore può porre in essere, autonomamente e di propria iniziativa, qualunque atto di gestione, a condizione che l'operazione rientri all'interno del campo delimitato dell'oggetto sociale. Inoltre, i soci, all'interno dell'Atto costitutivo possono prevedere forme di amministrazione congiunta e con maggioranze che possono variare dall'unanimità, alla maggioranza o variare in base agli atti da approvare.
Per ciò che riguarda il rendiconto si fa riferimento agli artt. 2261 e 2262 c.c., nel primo si fa riferimento circa l'operato degli amministratori ai soci amministratori, al pari del rendiconto del mandatario; nel secondo si accerta la situazione contabile della società con gli utili e le perdite conseguite nell'esercizio.
Per quanto riguarda l'autonomia patrimoniale in prima battuta è la società che risponde, per mezzo del suo patrimonio, delle proprie obbligazioni sociali; di queste obbligazioni rispondono illimitatamente e personalmente anche tutti i soci; c'è la possibilità dei creditori sociali di agire nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Dal punto di vista fiscale, in base all'art. 5, comma 1, TUIR: "i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato Italiano sono imputati a ciascuno socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili".
Le società semplici possono esercitare attività agricola, attività artigianali, professioni intellettuali, gestione di beni immobili, gestione di partecipazioni societarie; restano escluse le attività di intermediazione, industriale, di trasporto, assicurativa, bancaria. Per la nascita della società non c'è bisogno di una forma scritta particolare, ma la stessa è necessaria quando si conferiscono beni come il denaro, i crediti, i beni in natura, le prestazioni d'opera e le prestazioni di servizi.
Per ciò che concerne l'amministrazione della società, la stessa è modulabile in base alla volontà delle parti e spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Ciascun amministratore può porre in essere, autonomamente e di propria iniziativa, qualunque atto di gestione, a condizione che l'operazione rientri all'interno del campo delimitato dell'oggetto sociale. Inoltre, i soci, all'interno dell'Atto costitutivo possono prevedere forme di amministrazione congiunta e con maggioranze che possono variare dall'unanimità, alla maggioranza o variare in base agli atti da approvare.
Per ciò che riguarda il rendiconto si fa riferimento agli artt. 2261 e 2262 c.c., nel primo si fa riferimento circa l'operato degli amministratori ai soci amministratori, al pari del rendiconto del mandatario; nel secondo si accerta la situazione contabile della società con gli utili e le perdite conseguite nell'esercizio.
Per quanto riguarda l'autonomia patrimoniale in prima battuta è la società che risponde, per mezzo del suo patrimonio, delle proprie obbligazioni sociali; di queste obbligazioni rispondono illimitatamente e personalmente anche tutti i soci; c'è la possibilità dei creditori sociali di agire nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Dal punto di vista fiscale, in base all'art. 5, comma 1, TUIR: "i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato Italiano sono imputati a ciascuno socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili".
Per maggiori informazioni
Avv. Giuseppe Prascina
Studio professionale: Corso V. Emanuele n. 105 – Barletta
Tel/fax 0883.527748 – Cellulare: 338.4728360
Mail: avv.prascinagiuseppe@gmail.com
PEC: avv.prascinagiuseppe@pec.ordineavvocatitrani.it
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