Contratti differenti nelle Rsa, i chiarimenti di Universo Salute

La risposta della società alla nota dei sindacati

venerdì 24 luglio 2020 10.52
La società Universo Salute, affidataria per conto della Regione Puglia di servizi sanitari nelle strutture di Bisceglie e Foggia, ha voluto chiarire alcuni aspetti sul cambio dei contratti di lavoro nelle Rsa gestite, rispondendo alla nota delle organizzazioni sindacali Fials, Cgil, Cisl e Uil.

L'Aiop, associazione datoriale a cui aderisce Universo Salute, con riferimento al personale non medico, ha sottoscritto, nel corso degli anni, due diversi contratti:
il contratto di Case di Cura Private, il cui ultimo rinnovo era del 2005 e per il quale, in data 10 giugno, è stata firmata un'ipotesi di rinnovo, ancora non ratificata dai competenti organi associativi, che trova applicazione agli ospedali per acuti, alla riabilitazione ospedaliera ed alla lungodegenza, con esclusione, dunque, delle Rsa;

il contratto Rsa, sottoscritto, per la prima volta, in data 22 marzo 2012, il quale si applica specificamente alle RSA e ai Centri di Riabilitazione extraospedalieri.
Universo Salute, nonostante quanto sopra indicato e nonostante abbia un numero di posti di Rsa decisamente superiore a quelli ospedalieri, ha sempre applicato a tutti i dipendenti provenienti dalla Congregazione Ancelle Divina Provvidenza il Ccnl Case di Cura, a differenza della stragrande maggioranza delle strutture che gestiscono RSA in Puglia e in Italia, che applicano altri contratti (Uneba, Anaste, Cooperative Sociali, AIOP RSA...).

L'ipotesi di rinnovo del CCNL AIOP-ARIS Case di Cura sottoscritto in data 10 giugno 2020, tuttavia, prevede un aumento del costo del lavoro in media pari al 9% e l'erogazione di una una tantum riparatoria per il pregresso di €. 1.000,00 per ciascun dipendente, che determinerebbe un aumento complessivo del costo del lavoro in capo alla Scrivente, per l'anno in corso (a causa dell'una tantum), di circa €. 5.500.000,00 e, dall'anno successivo, di circa €4.500.000.
Tali previsioni determinano oggettivamente una eccessiva onerosità sopravvenuta rispetto al sistema di remunerazione a tariffa delle RSA (parametrata sul contratto collettivo RSA e non sul Case di Cura, come si evince dalla DGR Puglia n. 2446/2019), soprattutto nella situazione attuale già fortemente pregiudicata dall'emergenza sanitaria per Covid-19 (che ha determinato nei primi sei mesi del 2020 una contrazione del fatturato di €5.000.000), rendendo economicamente insostenibile il mantenimento, anche sulle RSA, del CCNL Case di Cura.
Per le RSA, peraltro, non è previsto nemmeno il finanziamento del 50% dei costi di rinnovo, di cui si sta discutendo in seno alla Conferenza Stato-Regioni e che rappresenta elemento imprescindibile, per le associazioni datoriali, per la ratifica del rinnovo stesso da parte dei rispettivi organi deliberativi, quale condizione necessaria per la sostenibilità economica degli aumenti, come ripetutamente comunicato da Aris ed Aiop sia al Ministro del Lavoro che alle OO.SS. Nazionali.
L'ipotesi di rinnovo, inoltre, come anticipato, a differenza del precedente CCNL non ricomprende, nel suo campo di applicazione, le RSA, prevedendo, per le strutture che, come la Scrivente, svolgono attività mista, sia di natura ospedaliera che di riabilitazione ed RSA, l'applicazione del CCNL proprio dell'attività prevalente, misurata secondo il numero di posti letto accreditati e contrattualizzati.
Orbene, la Scrivente, pur avendo un numero di posti letto di RSA e riabilitazione extraospedaliera decisamente superiore rispetto a quello di posti letto ospedalieri, quale condizione di miglior favore individuale per i dipendenti, ha, comunque, deciso di mantenere l'applicazione del CCNL Case di Cura ai dipendenti addetti all'area ospedaliera ed ai centri riabilitazione, a cui alla data odierna sia già applicato detto CCNL.
La Scrivente, nel procedere all'applicazione del nuovo CCNL, ha chiarito alle OO.SS. che farà salvi i diritti quesiti di tutti i dipendenti, nonché il livello retributivo dagli stessi maturato, attraverso il riconoscimento di superminimi, ragion per cui, per i lavoratori coinvolti nel cambio del CCNL; in sostanza, l'unica conseguenza per i dipendenti interessati sarà il mancato percepimento degli aumenti, ferma restando la conservazione della retribuzione attualmente percepita.
Nel corso dell'incontro tenutosi in data 20 luglio, peraltro, la Società ha manifestato la propria disponibilità a trattare con le OO.SS. una disciplina di armonizzazione che limiti, al massimo, l'impatto dell'applicazione del nuovo CCNL sugli istituti non economici (p.e. in materia di orario di lavoro).
Si resta a disposizione per un incontro esplicativo, qualora i termini della questione non fossero del tutto chiarificati.