Trasporto pubblico locale, nuova ordinanza di Emiliano
Servizi ridotti del 30%. Resta l'obbligo della mascherina sui mezzi
giovedì 18 giugno 2020
12.20
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato una nuova ordinanza, in merito al trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano e ferroviario. Resta l'obbligo di usare la mascherina nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza.
Con decorrenza dal 15 giugno e fino al 14 luglio, le attività di trasporto pubblico di linea sono espletate dalle imprese nel rispetto di quanto prescritto nel protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo, allegato 14, al decreto del presidente del consiglio Conte dell'11 giugno, nonché di quanto prescritto nelle linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico, allegato 15 al Dpcm del 11 giugno.
Sono adottate sull'intero territorio regionale, nei confronti delle imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano e ferroviario, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure:
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (articolo all'articolo 2 comma 1 del decreto legge n. 33 del 16 maggio e articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 19 del 25 marzo n.19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio.
Con decorrenza dal 15 giugno e fino al 14 luglio, le attività di trasporto pubblico di linea sono espletate dalle imprese nel rispetto di quanto prescritto nel protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo, allegato 14, al decreto del presidente del consiglio Conte dell'11 giugno, nonché di quanto prescritto nelle linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico, allegato 15 al Dpcm del 11 giugno.
Sono adottate sull'intero territorio regionale, nei confronti delle imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano e ferroviario, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure:
- riduzione dei servizi, in misura massima del 30% dell'ordinario programma di esercizio, a partire dalle fasce orarie di minore domanda, subordinatamente all'approvazione della conseguente riprogrammazione del servizio da parte della competente sezione Tpl dell'assessorato ai trasporti della Regione;
- la riprogrammazione contenente la riduzione dei servizi, dovrà fare salve le fasce orarie pendolari e sarà oggetto di monitoraggio, a cura delle imprese stesse che, attraverso la rilevazione quotidiana delle frequentazioni di tutte le corse effettuate, dovranno, laddove necessario e con il personale adeguato, incrementare il numero dei mezzi e/o delle corse necessarie a garantire il distanziamento tra i passeggeri nel rispetto di quanto previsto nelle Linee guida contenute nell'allegato 15 del Dpcm dell'11 giugno.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (articolo all'articolo 2 comma 1 del decreto legge n. 33 del 16 maggio e articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 19 del 25 marzo n.19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio.