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Il caffè del filosofo

Ergastolo "ostativo" dopo la sentenza Cedu

Riflessioni sul vero impatto della pronuncia

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un vivace dibattito, tanto politico quanto scientifico, su una delle questioni più spinose del sistema penitenziario italiano: l'ergastolo cosiddetto ostativo.

Giova ricordare, senza alcuna pretesa di completezza, in cosa consista questo tipo di pena e la sua storia. Questo particolare tipo di reclusione a vita è stata introdotta col decreto legge n° 306 datato 8 giugno 1992, successivamente riconvertito, e si inserisce nel contesto della legislazione d'emergenza attuata per far fronte al fenomeno dilagante dell'associazione mafiosa, in particolare a seguito della strage di Capaci, e porre ad esse un argine; questo effetto si è voluto ottenere prevedendo che per determinati reati la condanna consistesse un regime di incarcerazione a vita più severo e restrittivo, in virtù del quale chi si trovava (e trova) sottoposto a questa misura di detenzione perdeva l'accesso a tutte le misure alternative al carcere come i permessi premio, la liberazione condizionale ed il regime di semilibertà, a meno che i detenuti non decidessero di collaborare con la giustizia. Queste stesse misure alternative vengono però concesse agli ergastolani "comuni" una volta scontati 26 anni di reclusione.

Durante il mese di giugno la Corte Europea dei diritti dell'uomo, istituita nel 1959 a seguito della ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, si è occupata del caso "Viola", concernente un ergastolano ostativo che metteva in dubbio la legittimità di questo automatismo che impediva alla magistratura di sorveglianza, organo deputato tra le altre cose alla concessione di detti benefici, qualsiasi possibilità di vagliare le richieste di questa categoria di prigionieri qualora non avessero collaborato con la giustizia. La prima sentenza, arrivata a giugno, vide come vincitore il ricorrente, il caso (mediatico) è però esploso nell'ultimo mese poiché la Grande Chambre non ha dato seguito alla richiesta di "referral", una sorta di appello, confermando la prima decisione e sentenziando che, a causa di questo automatismo, l'ergastolo ostativo così come configurato viola l'art. 3 della suddetta Convenzione che proibisce i trattamenti inumani e degradanti a danno di qualsiasi essere umano.

A seguito di questa decisione, specialmente grazie ad una spesso errata e faziosa copertura mediatica dell'accaduto, si è scatenata tutta l'indignazione del mondo politico e civile a causa del ben poco fondato timore che si rischi di rimettere in libertà tutti i mafiosi presenti nelle carceri italiane scatenando così una apocalisse tutta italiana.

Prendendosi qualche minuto in più ed informandosi a dovere si scoprirebbe invece che la Corte non ha bollato come disumano l'ergastolo ostativo in sé, né ha voluto fare un regalo ai mafiosi, ci si renderebbe anche conto che non ha glissato sulla peculiarità della situazione italiana, gravata da sempre più pervasivi fenomeni di mafia. Ciò su cui i Giudici di Strasburgo hanno voluto mettere l'accento è che in ventisei anni di reclusione una persona può cambiare vedute, ravvedersi, comprendere i propri errori e pentirsi, a prescindere dall'aver collaborato o meno con la giustizia. Ciò che questa sentenza bolla come disumano è il precludere qualsiasi valutazione in merito al percorso di risocializzazione del detenuto al solo parametro della collaborazione con la giustizia, risocializzazione che, ricordiamolo, secondo l'art. 27 della nostra Costituzione, è ciò che la pena detentiva deve tendere a realizzare. Il vero messaggio, rivoluzionario nella sua semplicità, della Corte è che le persone possono cambiare ed i modi per dimostrarlo sono ben più numerosi dell'unico espresso dalla legge.

Questa sentenza, oltre che ad essere in linea col diritto internazionale pattizio accettato dall'Italia e con la nostra stessa Costituzione, rappresenta anche un ulteriore passo in avanti per un duplice motivo: si cerca di rompere quel circolo vizioso per il quale un criminale che entra in carcere, a causa dello stigma sociale e delle condizioni delle carceri stesse, rinsalda ancor di più il proprio legame con il mondo sommerso della criminalità, proprio a causa dell'azzeramento delle prospettive di vita del detenuto una volta scontata la pena.

Il secondo motivo per cui questa sentenza andrebbe accolta con un diverso approccio risiede nel fatto che tenta di riavvicinare due mondi solo apparentemente incompatibili, quello dei rei e degli innocenti: nella nostra società è innegabile che i carcerati vengano visti come esseri umani "squalificati", una volta entrati in carcere essi fuoriescono dalla compagine sociale, che essi lo vogliano o meno, sia che il loro reato sia stato colposo o doloso, sia che siano stati mossi da intenzioni "malvagie" o da istinto di sopravvivenza. Questo tipo di concezione, seppur emotivamente giustificabile, non lo è da un punto di vista razionale che tenga conto del perseguimento delle migliori condizioni di vita per tutti: la cieca estromissione di ogni reo dalla comunità civile senza aver nessun riguardo per le reali prospettive di risocializzazione dello stesso significa gettarlo nelle braccia di quella stessa criminalità che col carcere si vuole combattere, mettendo dunque nuovamente e più seriamente a repentaglio la serenità e l'incolumità di quanti più duramente di un giudice l'avevano condannato.

La sentenza della Corte non è un "esci gratis di prigione" per ogni mafioso condannato all'ergastolo ostativo, non viene abolito nessun controllo sulla merito del detenuto ad accedere alle misure alternative, nessun controllo di sicurezza viene meno. Ciò che si cerca di ottenere è un sistema più equo, umano ed inclusivo, un sistema in cui, tenendo fede ai dettami del padre della democrazia, Rousseau, lo Stato non debba perdere alcun cittadino, perché una democrazia non può permettersi di perdere alcun cittadino, nemmeno uno che abbia rotto il "Contratto sociale" in maniera così vile e intensa, pena il fallimento inevitabile della democrazia stessa.
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