Planimetria della lottizzazione nella maglia 165
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Politica

Maglia 165, Di Lollo Capurso: «L'approvazione non è atto dovuto»

L'ex assessore all'urbanistica entra nel dibattito e risponde a Storelli

L'avvocato Antonio Di Lollo Capurso ha ricoperto l'incarico di assessore all'urbanistica del Comune di Bisceglie nel periodo compreso tra il 2006 e il 2012 (in quota Alleanza Nazionale prima e in seguito Popolo delle libertà) oltre che di consigliere comunale dal 1990 al 1995 eletto nelle liste del Psi. Il dibattito piuttosto vivace che si è aperto sulla lottizzazione della maglia 165 di Prg ha riguardato, in alcuni passaggi, anche l'arco temporale nel quale Di Lollo Capurso ha fatto parte dell'esecutivo guidato dall'allora Sindaco Francesco Spina.

«A differenza di quanto sostiene l'assessore Storelli, l'approvazione del piano di lottizzazione non è un atto dovuto, anche se il progetto sia conforme al piano regolatore generale ma costituisce comunque espressione di potere discrezionale dell'autorità chiamata a valutare l'opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest'ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza» ha affermato uno dei predecessori dell'attuale titolare della delega all'urbanistica, con cui ha peraltro condiviso l'appartenenza allo stesso partito.

«In sostanza, la mera astratta conformità urbanistica del piano di lottizzazione non esclude la possibilità di una piena valutazione dei contenuti di quest'ultimo e ciò perché altrimenti si finirebbe con lo snaturare finanche la funzione di indirizzo politico spettante all'organo amministrativo (consiglio o giunta), che è appunto l'unico soggetto deputato dal legislatore, all'approvazione dello strumento attuativo. Pertanto, il consiglio comunale o la giunta, nell'esercizio delle funzioni attribuite, esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio comunale e non di semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale» ha aggiunto.

«L'approvazione del piano attuativo di iniziativa privata non è un atto dovuto, ancorché il medesimo risulti conforme al Piano regolatore generale, perché, sussistendo un rapporto di necessaria compatibilità ma non di formale coincidenza tra quest'ultimo e i suoi strumenti attuativi ed essendovi una pluralità di modi con i quali dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, è ineliminabile la sussistenza di un potere discrezionale nella valutazione delle soluzioni proposte.

Ciò è motivato dal fatto che il Comune non si limita a svolgere un semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale ma esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio comunale e pertanto può negare l'approvazione del piano attuativo facendo riferimento a ragioni interne al medesimo quali possono essere i temi dell'organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell'intervento.

Ne consegue, quale diretto ed immediato corollario, che "le scelte dell'amministrazione nell'adozione dello strumento urbanistico non necessitano di specifica motivazione".
La circostanza che l'approvazione del lottizzazione non sia un atto dovuto è anche confermata dal fatto che l'Ente ha apportato delle prescrizioni al piano rendendolo differente rispetto a quello presentato dai proprietari. Ergo se l'approvazione fosse stata un mero atto dovuto, l'Ente non avrebbe potuto muovere di una virgola il progetto» ha argomentato Di Lollo Capurso.

«L'assessore Storelli inoltre dichiara: "Non bisogna rischiare di esporre il Comune ad ulteriore contenzioso". L'assessore evidentemente non ha preso visione della relazione del "suo" dirigente della ripartizione tecnica del 25 febbraio 2020, nella quale, citando il Tar Toscana e il Tar Puglia, così si esprime: "L'adozione di un piano di lottizzazione, che non sia seguita dalla sua approvazione non è in grado di ingenerare alcun affidamento giuridicamente tutelato nei lottizzanti in ordine all'assetto urbanistico del territorio".
Per finire, a titolo esemplificativo, nella fattispecie simile decisa dal Tar Puglia (n° 403/2015) a fronte di una richiesta risarcitoria di oltre 9 milioni di euro, il Comune di Trani è stato condannato a pagare, in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, solo e unicamente la somma di 30 mila euro. Personalmente sono dell'avviso che valeva la pena rischiare» ha concluso.
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