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Udienza davanti al Tar, Di Lorenzo: «È stato il collegio a cancellare l'istanza delle opposizioni»

Il responsabile dell'avvocatura comunale: «Non è vero che si è trattato di una scelta dei ricorrenti»

Andrea Di Lorenzo, responsabile dell'avvocatura comunale di Bisceglie, ha diffuso una nota di precisazioni rispetto alla questione relativa all'udienza davanti al Tar Puglia dello scorso 29 gennaio, oggetto di interpretazioni di vario tipo e dichiarazioni di tenore differente da parte di esponenti politici, oltre che di un intervento dell'avvocato Antonio Guantario, legale dei sei consiglieri comunali di minoranza firmatari del ricorso.

«Appare certamente corretta l'affermazione secondo cui il collegio, senza pronunciarsi espressamente sull'istanza cautelare dei ricorrenti, ha rinviato le parti all'udienza del 23 marzo prossimo per la discussione sul merito.
Non è corretta, invece, l'affermazione secondo cui tale rinvio sia l'effetto di una scelta processuale degli stessi ricorrenti.
L'inciso riportato da alcuni mezzi di informazione secondo cui "semplicemente, la difesa tecnica dei ricorrenti ha ritenuto di far cancellare dal ruolo l'stanza cautelare al fine di far pronunciare quanto prima il Tar sul merito della causa" lascia intendere che tale cancellazione sia senz'altro conseguenza di una richiesta dell'avversa difesa.
Il che non è vero.
Durante la breve discussione il presidente ha più volte invitato la difesa dei ricorrenti a indicare quale fosse il "periculum" ("pregiudizio grave e irreparabile") alla base dell'invocata misura cautelare, sull'evidente presupposto della sua mancata individuazione da parte del collegio.

La cancellazione della causa dal ruolo non deriva dunque da una "scelta" dell'avversa difesa, che difatti non ha mai rinunciato all'istanza cautelare né ha proposto un accordo per una richiesta congiunta di rinvio al merito, ma dello stesso collegio che non ha ravvisato alcun periculum, né ha ritenuto necessario riservarsi sull'istanza in ragione della natura "accelerata" del rito. Donde il rinvio alla camera di consiglio del 23 marzo.
Il fatto quindi che sia mancato un provvedimento espresso non significa che il Tar non abbia valutato (in senso negativo) i presupposti dell'istanza cautelare».
  • Tar Puglia
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